(massima n. 2)
Nel computo dei termini di durata massima della custodia cautelare in relazione alla pena edittale prevista dalla legge per il reato contestato, si deve tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale normativamente previste al momento del fatto, quantunque a quell'epoca non ancora qualificate con tale nomen iuris, poiché quest'ultimo riveste una funzione meramente definitoria e non è in grado di incidere sul trattamento sanzionatorio rilevante ai fini del detto computo. (Fattispecie relativa a rapina pluriaggravata a norma dell'art. 628, comma 3, n. 1, c.p., commessa nel 1982, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che le aggravanti indicate nella citata disposizione fossero state denominate ad effetto speciale solo con l'art. 5 della legge 31 luglio 1984 n. 400, contenente modificazione dell'art. 63 c.p.).