(massima n. 1)
L'art. 303, comma primo, lett. b-bis, come modificato dalla L. 5 giugno 2000 n. 144, ha introdotto la previsione di termini autonomi per la fase del giudizio abbreviato, con la conseguenza che il nuovo termine di fase inizia a decorrere dall'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato. Qualora tale ordinanza venga annullata, per vizio procedurale quale l'omesso avviso al difensore, si verifica un caso di regressione alla fase anteriore e autonoma delle indagini preliminari con la conseguenza che il lasso di tempo intercorrente tra l'emissione dell'ordinanza, poi annullata, e la nuova che ridispone il rito abbreviato, va computato come termine della fase delle indagini preliminari.