(massima n. 1)
Ai fini del computo del termine massimo di custodia cautelare nella fase del giudizio non può tenersi conto delle nuove contestazioni effettuate dal pubblico ministero, dovendosi fare riferimento esclusivamente all'imputazione formulata nell'originario provvedimento coercitivo, a meno che non sia intervenuta un'ulteriore ordinanza cautelare comprensiva della contestazione suppletiva; ove peraltro il giudice nel corso del dibattimento si sia limitato a dare al medesimo fatto per cui si procede una diversa qualificazione giuridica, al titolo di reato così ritenuto deve aversi riguardo ai fini predetti. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale della libertà, adito in sede di appello che non aveva tenuto conto, per il computo del termine massimo di custodia cautelare per la fase del giudizio, della contestazione suppletiva di un'aggravante ad effetto speciale).