(massima n. 1)
In tema di durata della custodia cautelare nella fase del giudizio (art. 303, comma 1, lett. b, n. 2) qualora sussista diversitā tra il reato contestato nell'ordinanza cautelare e quello contenuto nel decreto di rinvio a giudizio il reato cui occorre aver riguardo, al fine di determinare la durata dei termini massimi di fase, č quello contestato nel decreto di rinvio a giudizio e non quello contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretto il procedimento seguito dal tribunale della libertā, adito in sede di appello, il quale, ai fini del calcolo del termine massimo di fase, ha valutato le ipotesi di reato contenute nel decreto che dispone il giudizio in cui era stato contestato all'imputato, tra l'altro, il reato di associazione per delinquere aggravato dal numero dei partecipanti, ex art. 416, commi 2 e 5 c.p. ed ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, aggravante, quest'ultima, non indicata nell'ordinanza cautelare).