(massima n. 1)
Ai fini del decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare la mancata emissione del provvedimento che dispone il giudizio e la mancata pronuncia di una sentenza a seguito di giudizio abbreviato o di patteggiamento costituiscono, come si deduce dell'avverbio «ovvero», delle ipotesi alternative: di conseguenza, se si verifica la prima, la seconda non ha più rilievo giacché, nel caso di detta emissione provvede poi la lettera b) dello stesso art. 303 c.p.p.