(massima n. 1)
I termini di durata massima della custodia cautelare indicati dall'art. 303, lett. b), c.p.p. non sono retroattivi, vale a dire che non si applicano al periodo gią intercorso tra l'emissione del provvedimento che dispone il giudizio e la sentenza di primo grado, quando in base a tale sentenza sia stato ritenuto un reato per il quale sia prevista una pena detentiva massima meno grave di quella prevista per il reato inizialmente ipotizzato.