(massima n. 1)
Ai fini del computo dei termini di durata della custodia cautelare, nella determinazione della pena prevista per il reato per cui si procede si tiene conto anche delle circostanze attenuanti ad effetto speciale, purché esse figurino ab initio nel fatto, cosģ come contestato dal P.M., o siano successivamente ritenute sussistenti dal giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura coercitiva, ovvero del tribunale della libertą, in sede di riesame o di appello, nell'ambito del rispettivo potere di qualificazione giuridica del fatto stesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, per incidere sui termini di durata della custodia cautelare, doveva far parte dall'inizio della qualificazione giuridica del fatto contestato oppure essere definitivamente attribuita e non ancora sub iudice).