(massima n. 1)
Lo spostamento di sede del procedimento per dichiarazione di incompetenza comporta una nuova decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, in quanto si verte, pur sempre, in ipotesi di «rinvio ad altro giudice», comunque idoneo, ex art. 303, comma secondo, c.p.p., anche se realizzato tecnicamente per il tramite del P.M., a determinare tale effetto.