(massima n. 1)
Il decreto con il quale il tribunale, a norma dell'art. 195, comma 1, L. fall., dopo aver dichiarato l'insolvenza di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni, avendo la funzione di assicurare provvisoriamente la conservazione del patrimonio dell'impresa insolvente, ed essendo sempre revocabile e modificabile, è sprovvisto dei caratteri della definitività della decisorietà e pertanto non può essere impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.