(massima n. 1)
Ai fini della individuazione della durata dei termini massimi di custodia cautelare nelle fasi successive alla pronuncia della sentenza di primo grado, occorre avere riguardo, ai sensi dell'art. 303, lett. c) e d) c.p.p., alla misura della pena in concreto irrogata dal giudice, sicché deve escludersi l'applicabilità, in tali casi, del criterio di determinazione della pena in astratto come stabilito dall'art. 278 c.p.p. agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari; tuttavia, ove la condanna sia stata pronunciata per un reato continuato, per la determinazione in concreto della pena, alla cui entità la norma rapporta il computo del termine, si deve tener conto, in applicazione del principio del favor rei, non della sanzione detentiva complessivamente irrogata bensì di quella inflitta per i singoli reati per i quali sia stata disposta e non abbia perso efficacia la misura cautelare. (Nella specie la Corte ha ritenuto non ancora decorso il termine massimo di fase tenendo conto, per la sua determinazione, della pena concretamente inflitta per il reato base come aumentata a titolo di recidiva).