(massima n. 2)
In tema di durata massima della custodia cautelare, in forza del principio dell'autonomia dei termini di fase, l'imputato ha diritto alla scarcerazione per il vano decorso del termine massimo proprio della fase o del grado in cui pende il procedimento, e non già per la scadenza del termine, eventualmente verificatasi in una fase o grado antecedenti, oramai conclusi. E invero, una volta definita una delle fasi previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma primo dell'art. 303 c.p.p., la durata della custodia cautelare sofferta in detta fase non espande i suoi effetti sulla fase successiva che è governata da un altro autonomo termine massimo, ma ha rilievo soltanto al fine della maturazione del termine massimo complessivo previsto dal comma quarto del citato art. 303. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il principio della scarcerazione «ora per allora» può essere invocato solo all'interno di una fase, allorché la pronuncia giudiziale intervenga dopo la scadenza del termine, ma prima della formazione del nuovo titolo custodiale, ma non più quando sia intervenuto un nuovo titolo di detenzione che abbia determinato la vigenza di un nuovo termine).