(massima n. 1)
A seguito dello spostamento di sede del procedimento per dichiarazione di incompetenza, ricorre un'ipotesi di cui all'art. 303 secondo comma c.p.p., per regresso alla fase d'indagine. Ciò implica una nuova decorrenza dei termini di fase, o a partire dalla data di emissione del provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al giudice competente, se la custodia è già in atto e cioè non è cessata mentre il procedimento era ancora avanti al giudice incompetente o diversamente, giusta l'alternativa prevista espressamente dalla norma, dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare autonomamente disposta dal giudice competente. Decorrendo di nuovo i termini di fase, quello massimo di cui all'art. 304 sesto comma deve computarsi senza tener conto della custodia già sofferta, per provvedimento del giudice incompetente. Pertanto, solo nel caso in cui sia già spirato il termine di durata complessiva della custodia e cioè quello relativo all'intero procedimento, a norma del comma quarto dell'art. 303 non è possibile nuova decorrenza del termine di fase, ed il giudice dichiarato competente non può disporre nuovamente la misura. Viceversa nessun ostacolo proviene dall'art. 297 terzo comma, che mira ad evitare il susseguirsi dei provvedimenti di custodia per uno stesso fatto, perché tanto presuppone la possibilità di emanarli coevamente, o comunque nella stessa fase storica, la qual cosa è esclusa per definizione in caso di regresso del procedimento.