(massima n. 1)
Nell'ipotesi di regresso del procedimento a una fase o a un grado di giudizio diversi, a norma dell'art. 303, comma secondo, c.p.p., al fine di stabilire il superamento del relativo termine massimo intermedio, deve tenersi conto dell'effettivo periodo di detenzione subito in quella specifica fase, e soltanto in essa, nei due periodi succedutisi. Conseguentemente vanno sommati i periodi di custodia cautelare sofferti dall'inizio della determinata fase al momento del provvedimento che ha disposto il passaggio alla fase successiva con quelli posteriori al provvedimento che ha disposto il regresso alla medesima fase, fino al termine di essa; mentre dei residui periodi detentivi sofferti in fasi diverse deve tenersi conto al fine di stabilire i termini complessivi di custodia cautelare.