(massima n. 2)
In tema di termini massimi di custodia cautelare, qualora la sentenza di appello sia stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, e, in base al principio devolutivo, la pena già determinata dal giudice di appello non possa comunque essere aggravata all'esito del giudizio di rinvio, il nuovo termine di fase, ex art. 303, primo comma, lett. c), c.p.p., non può essere ancorato alla maggiore pena inflitta con la sentenza di primo grado, ma a quella minore inflitta con la sentenza di appello. Infatti, tale sentenza, pur essendo stata annullata dalla Corte di cassazione, mantiene il suo valore di giudicato ai fini della determinazione massima della pena che in concreto potrà essere inflitta. (Fattispecie nella quale la sentenza di appello aveva ridotto la pena a dieci anni di reclusione rispetto ai dodici anni inflitti in primo grado, e, su ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata ravvisando un difetto di motivazione circa il diniego di attenuanti generiche; in tale ipotesi, la Corte ha ritenuto che il nuovo termine di fase andasse ricavato dall'art. 303, primo comma, lett. c), n. 2, c.p.p. e non dal numero 3 della predetta disposizione).