(massima n. 1)
Nel caso di regressione del processo ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.p., ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere, a seguito della sentenza n. 292 del 1998 della Corte costituzionale, in virtù della quale i limiti di cui all'art. 304, comma 6, previsti per i casi di sospensione, devono ritenersi estesi anche ai casi di regressione, occorre fare riferimento, per i termini massimi intermedi, alla fase in cui il procedimento è regredito, raddoppiando la durata fissata per ciascuna fase dell'art. 303 cit., senza però tenere conto dei periodi detentivi sofferti in fase diversa, che devono invece essere considerati al fine di stabilire il termine massimo complessivo di custodia cautelare.