(massima n. 1)
In tema di durata massima della custodia cautelare, nell'ipotesi di regressione del procedimento, il limite, costituito dal doppio dei termini di fase, di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p., deve essere computato tenendo conto dei periodi di custodia cautelare sofferti dall'imputato in tutte le fasi, anche diverse, del procedimento, e non solo nelle fasi omogenee.