(massima n. 1)
In tema di durata massima della custodia cautelare, il superamento di un periodo di custodia pari al doppio dei termini di fase determina in ogni caso la perdita di efficacia della misura coercitiva, a nulla rilevando che i detti termini siano stati sospesi o prorogati o che siano cominciati nuovamente a decorrere a seguito di sospensione del processo, dovendosi in tal senso intendere l'art. 303, comma 2, c.p.p., secondo l'interpretazione, da definire costituzionalmente obbligata, fornitane dalla Corte costituzionale con sentenza 18 luglio 1998 n. 292. (Fattispecie relativa a sospensione dei termini disposta a seguito di dichiarazione di ricusazione del giudice).