(massima n. 1)
Verificatosi, a seguito di declaratoria di nullitą dell'udienza preliminare, il regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari, i termini di durata della custodia cautelare relativi a detta ultima fase iniziano nuovamente a decorrere, dalla data di pronuncia della summenzionata declaratoria, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, c.p.p.; ragion per cui, ove, in precedenza, il rinvio a giudizio sia stato disposto entro il termine di fase, e non sia stato superato il termine proprio della fase successiva, non deve essere disposta la cessazione della misura ancora in atto.