(massima n. 2)
Una volta annullato il decreto di rinvio a giudizio, con conseguente regressione del procedimento alla fase precedente e nuova decorrenza del termine di custodia cautelare, l'ordinanza di proroga di quest'ultima adottata prima dell'emanazione del decreto stesso risulta automaticamente caducata e travolta, né se ne può ipotizzare una eventuale ultrattività al di fuori del contesto temporale, nel quale era stata emessa e delle gravi esigenze cautelari, all'epoca sussistenti.