(massima n. 1)
L'art. 303, comma 2, c.p.p. pone sullo stesso piano, ai fini della custodia cautelare, le ipotesi di regressione del procedimento a una fase o a un grado di giudizio diversi, e quelle di rinvio ad altro giudice, sia a seguito di annullamento con rinvio della Cassazione, sia per qualunque altra causa. Per questa ragione, la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente, invece che direttamente a quest'ultimo, prevista dall'art. 23, comma 1, c.p.p. dopo la sentenza n. 76 del 1993 della Corte costituzionale, implica la regressione del procedimento per una causa diversa dell'annullamento disposto dal giudice di diritto, ma con eguali effetti sul piano della custodia cautelare, e cioč la nuova decorrenza dei termini previsti per la fase, fermo quello massimo.