(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 303, comma 2, c.p.p. è operante in ogni caso di translatio judicii da un giudice all'altro, sicché il termine massimo della custodia cautelare comincia nuovamente a decorrere ogni volta che il processo sia trasferito da un ufficio all'altro o si verifica la regressione a una fase o a un grado diversi. (Fattispecie in tema di annullamento con rinvio al giudice di primo grado da parte del giudice di appello a norma dell'art. 604 c.p.p.).