(massima n. 1)
Allorché la decisione della Cassazione risolutiva di conflitto negativo di competenza designi come competente il giudice che per primo si dichiarò incompetente, si è in presenza comunque di un giudice «altro» rispetto a quello che, investito della competenza, la declinò, richiedendo l'intervento della Corte regolatrice, e pertanto ha luogo un ritorno del procedimento alle origini, che determina una nuova decorrenza dei termini di durata massima di custodia cautelare, a nulla rilevando la circostanza che il giudice dichiaratosi per primo incompetente sia ancora destinatario, a norma dell'art. 279 c.p.p., delle istanze concernenti le misure coercitive.