(massima n. 1)
È manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 303 c.p.p. (disciplina dei termini di custodia cautelare nell'ipotesi di regressione del procedimento ad una fase o ad un grado di giudizio diversi) per contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione. Ciò in quanto la disciplina degli effetti della regressione del processo per motivi procedurali sulla durata della custodia cautelare implica delle scelte tra diverse soluzioni, nessuna delle quali è costituzionalmente imposta, rientrando nell'esclusivo potere discrezionale del legislatore ordinario regolare e differenziare, nel rispetto del principio di ragionevolezza, il regime della durata della cautela. È conforme a ragionevolezza ed ai principi costituzionali di cui alle richiamate norme, la determinazione legislativa che, apprezzando e bilanciando le esigenze di tutela della collettività con il favor libertatis, dà prevalente rilevanza alle prime, con riferimento ai termini di fase, e alla libertà individuale, per quanto riguarda il termine massimo complessivo di cui al quarto comma dell'art. 303 c.p.p.