(massima n. 1)
L'art. 303, secondo comma, c.p.p. pone sullo stesso piano, ai fini della custodia cautelare, le ipotesi di regressione del procedimento a una fase o a un grado di giudizio diversi e quelle di rinvio ad altro giudice a seguito di annullamento con rinvio della Cassazione, o per qualunque altra causa. In tutte tali ipotesi gli effetti della custodia cautelare sono uguali, nel senso che i termini di questa, previsti dal comma primo dell'art. 303, decorrono di nuovo «relativamente a ciascuno stato o grado del procedimento», con l'unico limite che non possono superare un periodo pari al doppio di quello previsto — di norma — per la fase presa in considerazione, e ciò in virtù della formulazione normativa di chiusura di cui all'art. 304, sesto comma, c.p.p., che ha carattere autonomo e generale e non può essere circoscritta al corpo dell'articolo nel quale si trova inserita, che riguarda specificamente la sospensione dei termini.