(massima n. 1)
Nel caso di regressione del procedimento ad una fase diversa, con conseguente decorso ex novo dei termini di durata massima della custodia cautelare previsti per quella fase, ai sensi dell'art. 302, comma 2, c.p.p., deve tenersi conto, qualora occorra verificare che non sia stato superato il limite del doppio dei suddetti termini (in adesione a quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 292 del 1998), soltanto della custodia cautelare precedentemente sofferta nell'ambito della stessa fase alla quale il procedimento č regredito, e non di quella sofferta nell'ambito di altre fasi. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito con la quale, essendo regredito il procedimento dalla fase del giudizio d'appello a quella delle indagini preliminari, in conseguenza della ritenuta nullitā del decreto che aveva disposto il giudizio, era stata respinta la richiesta di scarcerazione avanzata dall'imputato per asserito superamento del doppio dei termini di fase, osservandosi che erroneamente, in detta richiesta, si era tenuto conto anche di periodi di custodia cautelare riferibili alla fase del giudizio di primo grado, a suo tempo instaurato prima della scadenza del termine previsto per la fase precedente).