(massima n. 1)
La norma dell'art. 303, comma 2 c.p.p. in tema di durata massima della custodia cautelare si applica a tutte le ipotesi di oggettiva regressione del procedimento ad una fase o un grado precedente, a prescindere dalla natura di ordinanza o sentenza del provvedimento adottato dalla corte di cassazione e dal contenuto sostanziale o processuale della decisione, in quanto le scansioni procedimentali cui il codice si riferisce per stabilire i termini massimi di custodia cautelare sono considerate nella loro oggettiva verificazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 303, comma 2 c.p.p. in un caso in cui, dopo la condanna in primo grado, l'appello era stato dichiarato inammissibile con ordinanza e la cassazione aveva annullato con rinvio tale ultimo provvedimento).