(massima n. 1)
In tema di durata della custodia cautelare, quando ha luogo il regresso del procedimento, ai fini del computo del doppio del termine di fase e del conseguente diritto alla scarcerazione dell'imputato detenuto, si deve tenere conto anche dei periodi di detenzione imputabili ad altra fase o grado del procedimento medesimo, limitatamente ai periodi riferibili a fasi o gradi omogenei, secondo il combinato disposto degli artt. 303, secondo comma, e 304, sesto comma, c.p.p. (Fattispecie relativa ad imputato di reato punito con pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni, in custodia cautelare in carcere dal 23 novembre 1999, rinviato a giudizio una prima volta il 9 novembre 2000 con decreto dichiarato nullo il 14 marzo 2001 e nuovamente rinviato a giudizio con decreto 17 ottobre 2001, il quale assumeva che la scadenza del doppio del termine di fase dovesse essere fissata a tre anni dall'esecuzione della misura e cioč al 23 novembre 2002. La Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che nel computo del doppio del termine della fase in corso, di dibattimento di primo grado, si dovesse tenere conto, oltre che del periodo successivo al 17 ottobre 2001, anche dei quattro mesi e cinque giorni intercorrenti tra il primo decreto di rinvio a giudizio e la declaratoria della sua nullitą che aveva fatto registrare il procedimento, con la conseguenza che i tre anni sarebbero scaduti il 12 giugno 2004).