(massima n. 1)
In forza del principio dell'autonomia dei termini di fase prefissati dall'art. 303, comma primo, c.p.p., l'imputato ha diritto alla scarcerazione per il vano decorso del termine massimo proprio della fase o grado in cui pende il procedimento, e non giā per la scadenza del termine eventualmente verificatasi in una fase o grado antecedenti, ormai conclusi. Invero, una volta definita una delle fasi previste dalle lett. a), b) e d) del citato comma primo dell'art. 303, la durata della custodia cautelare in detta fase sofferta non espande i suoi effetti sulla fase successiva, che č governata da altro autonomo termine massimo, ma ha rilievo soltanto al fine della maturazione del termine massimo complessivo di cui al quarto comma del citato art. 303 c.p.p.