(massima n. 1)
Il giudice procedente che ritenga doversi disporre la cessazione della custodia cautelare per intervenuto decorso dei relativi termini non è tenuto ad acquisire preventivamente il parere del pubblico ministero, mancando nel vigente codice di procedura penale una norma corrispondente all'art. 76, comma 1, del codice abrogato (secondo cui il giudice, nel corso del procedimento penale, non poteva comunque deliberare se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi eccettuati dalla legge), e non potendo neppure trovare applicazione, nella suddetta ipotesi, l'art. 299, comma 3 bis, c.p.p., il quale prevede l'obbligo di previa audizione del pubblico ministero solo quando debbasi provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura.