(massima n. 1)
In tema di proprietą immobiliare, nel caso di terreno nel cui sottosuolo insista una proprietą separata (nella specie ampie grotte risultanti da antichissime cave di tufo), con antistante piazzale, acquistata con atto di compravendita dal proprietario del sovrastante terreno, e separata da questo da una parete (costone roccioso), ai fini della estensione e delimitazione dei relativi diritti, in mancanza di precisazione del titolo, poiché il piano di calpestio della seconda proprietą si trova alla quota del piazzale, sottostante il terreno del venditore, ed il suo ingresso si apre nella parete rocciosa, con accesso dal piazzale, la predetta parete, secondo la norma dell'articolo 840, secondo comma, c.c., č funzionale alla proprietą sottostante ed alla sua destinazione, piuttosto che al terreno sovrastante, e come tale va considerata in proprietą all'acquirente.