(massima n. 1)
In forza del principio dell'autonomia dei termini di fase prefissati dall'art. 303 comma 1 c.p.p., l'imputato ha diritto alla scarcerazione per il vano decorso del termine massimo proprio della fase o grado in cui pende il procedimento, e non giā per la scadenza del termine eventualmente verificatasi in una fase o grado antecedenti ed ormai conclusi. Ed infatti, una volta definita una delle fasi previste dal citato art. 303 comma 1, la durata della custodia cautelare in detta fase non espande i suoi effetti su quella successiva, che č governata da altro autonomo termine massimo, fermo restando che la stessa ha rilevato ai fini della maturazione del termine massimo complessivo di cui all'art. 303 comma 4 c.p.p.