(massima n. 1)
La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., cessa di operare qualora sopravvenga una causa di sospensione del procedimento a tempo indeterminato, come si verifica nel caso di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione di una questione incidentale di legittimitā costituzionale.