(massima n. 1)
La specifica disciplina dettata, in materia di termini di durata massima della custodia cautelare, per la fase dell'eventuale giudizio abbreviato, dalla lett. b) bis del comma 1 dell'art. 303 c.p.p. (introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. B, del D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito, con modificazioni, in legge 5 giugno 2000 n. 144), trova applicazione indipendentemente da quale sia l'organo giudicante che abbia disposto il giudizio abbreviato e, quindi, anche nel caso in cui tale giudizio, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 4 ter del citato D.L. n. 82/2000, sia stato disposto dal giudice del dibattimento.