(massima n. 2)
L'art. 303, comma 1, lett. d), c.p.p., nella parte in cui stabilisce - dopo aver fissato i termini di durata della custodia cautelare per la fase successiva alla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello - che «tuttavia, se vi č stata condanna in primo grado, ovvero se l'impugnazione č stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4» (concernente la durata massima complessiva della custodia cautelare), va interpretato, con riguardo all'ipotesi dell'impugnazione da parte del solo pubblico ministero, nel senso che per «impugnazione» deve intendersi unicamente l'eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado e non anche l'appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado.