(massima n. 1)
In tema di durata massima della custodia cautelare, la disposizione di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis c.p.p. - introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 4 - consente, per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) del codice di rito, un aumento fino a sei mesi dei termini massimi decorrenti dalla emissione del decreto di citazione a giudizio o dal momento, successivo, dell'esecuzione della misura cautelare, previsti dai precedenti numeri 1, 2 e 3 dell'art. 303, lett. b), del codice di rito ma non si applica ai termini relativi alle fasi precedenti di citazione a giudizio, stabiliti dallo stesso art. 303 alla lett. a).