(massima n. 1)
La disciplina contenuta nell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis c.p.p., introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 4 — che prevede per taluni gravi reati, indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., un aumento fino a sei mesi del termine di fase relativo al dibattimento di primo grado, da imputare a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero, e per la parte residua, al termine di cui al comma 1, lettera d), relativo alla fase compresa tra la pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello ed il passaggio in giudicato della stessa, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il termine di fase previsto dalla lett. d) va proporzionalmente ridotto — non ha abrogato la norma generale in tema di doppia condanna, sicché essa non trova applicazione quando sia intervenuta una doppia condanna di merito, in primo grado e in grado di appello, ovvero quando l'impugnazione, dopo la condanna di appello, sia stata proposta solo dal P.M. poiché, in tale ipotesi, scatta l'operatività dei termini complessivi prevista dall'art. 303, comma 4, c.p.p.