(massima n. 1)
Intervenuto, in sede di giudizio, il riconoscimento di una circostanza attenuante, esso non può operare retroattivamente ai fini della rideterminazione, in senso favorevole all'imputato, del termine di durata massima della custodia cautelare calcolato, per la precedente fase delle indagini preliminari, sulla base della pena prevista dalla legge per il reato per cui si procedeva. (Mass. redaz.).