(massima n. 1)
I termini di durata della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura cautelare e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nella fase del giudizio sia dichiarata la nullitą del decreto di giudizio immediato per un difetto di notifica, perchč la declaratoria di nullitą interviene nell'unica fase ancora non conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.