(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 302 c.p.p. la nullità dell'interrogatorio non comporta la nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, ma solo la perdita di efficacia della stessa. Ne consegue che tale nullità non può essere fatta valere con ricorso diretto per cassazione, ma deve essere dedotta davanti al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto dell'istanza di scarcerazione, la relativa ordinanza deve essere impugnata con appello a norma dell'art. 310 e non con istanza di riesame. (Fattispecie relativa a declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione).