(massima n. 1)
L'obbligo di sentire previamente il difensore, che l'art. 301, comma 2, c.p.p. nel testo risultante dalla parziale illegittimitā costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 29 maggio - 8 giugno 1994, nella parte in cui non prevede che previamente sia sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura pone a carico del giudice al quale sia stata richiesta dal pubblico ministero la rinnovazione della misura cautelare disposta per esigenze probatorie, non č estensibile all'ipotesi in cui la rinnovazione sia richiesta per esigenze di difesa sociale; infatti, solo nel primo caso č prescritto il contraddittorio con il difensore, al fine di prevenire l'emissione di una ordinanza volta a rinnovare una misura la cui efficacia stia per venir meno per la scadenza del termine.