(massima n. 1)
I commi 2 bis e 2 ter dell'art. 301 c.p.p., introdotti dall'art. 14 della L. 8 agosto 1995, n. 332, in ragione della loro collocazione sistematica e del tenore letterale, hanno identico ambito oggettivo. Conseguentemente, il termine di novanta giorni, previsto come limite di operativitą della proroga dal comma 2 ter č condizionato alla sussistenza dei due presupposti specificati nel comma precedente, ossia che non si proceda per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1 a 6 c.p.p., ovvero per reati per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse, ovvero č richiesto il compimento di atti di indagine all'estero. (Fattispecie relativa alla custodia in carcere per omicidio).