(massima n. 1)
Rispetto alle piazze, agli spazi ed ai vicoli i quali, nell'interno delle cittā e dei villaggi, siano adiacenti alle strade comunali o aperti su suolo pubblico, l'art. 22, comma terzo, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), stabilisce una presunzione iuris tantum di demanialitā, che ammette la prova contraria, la quale, tuttavia, č circoscritta testualmente all'esistenza di consuetudini che escludano la demanialitā per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata, o di convenzioni che attribuiscano la proprietā a soggetto diverso dal comune, ovvero alla natura privata della proprietā dell'area stessa. La presunzione di demanialitā delle aree suddette, con il conseguente assoggettamento al regime dei beni demaniali, impedisce che esse possano ritenersi acquisite in proprietā per usucapione, se non sia stata preliminarmente dimostrata, in uno dei modi indicati, la natura privata delle stesse.