(massima n. 1)
Non č vietato disporre a carico dell'incolpato, con pił ordinanze emesse in tempi diversi, la medesima misura cautelare per lo stesso fatto; l'unica conseguenza che ne deriva č la decorrenza dei termini di durata dall'esecuzione o dalla notifica della prima ordinanza. Tale regola incontra un limite quando la misura sia disposta unicamente per esigenze probatorie, e quindi sottoposta a un termine per il compimento delle indagini a norma dell'art. 292, comma secondo, lett. d) c.p.p.: in tal caso la scadenza del termine estingue automaticamente la misura, a meno che, prima di essa, non venga richiesta e disposta la rinnovazione, previa audizione del difensore. Disciplina, quest'ultima, applicabile solo in caso di esistenza o di persistenza delle esigenze investigative, e quindi non estensibile a casi di riemissione della misura per ragioni diverse.