(massima n. 1)
In caso di nullità dell'ordinanza impositiva di misura cautelare, per inosservanza dell'art. 292, commi 2 e 2 ter, quali, rispettivamente, modificati ed introdotti dall'art. 9, commi 2 e 2 bis della L. 8 agosto 1995, n. 332, l'eventuale ricorso diretto per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, c.p.p., non potrà che dar luogo all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza predetta mentre, qualora venga avanzata richiesta di riesame e venga successivamente proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale, il sindacato di legittimità, siccome destinato ad avere per oggetto essenzialmente la detta decisione, dovrà essere diretto a verificare se il tribunale abbia o meno provveduto a colmare le originarie lacune motivazionali dell'ordinanza impugnata, avvalendosi dei poteri di integrazione conferitigli dall'art. 309, comma 9, c.p.p., sì che, ove ciò non risulti, la Corte di cassazione non potrà che pronunciare annullamento con rinvio degli atti al medesimo tribunale, per nuovo esame sui punti viziati.