(massima n. 1)
La nullità dell'ordinanza cautelare prevista dall'art. 292, comma 2, c.p.p., non è né assoluta, né relativa, ma deve essere qualificata come nullità di terzo genere, che deve essere dichiarata di ufficio, ma che può essere sanata nelle forme previste dall'art. 185 stesso codice. Ne consegue che il tribunale del riesame, investito della cognizione di un'ordinanza cautelare priva delle indicazioni previste dall'art. 292, comma 2, c.p.p., deve dichiararne la nullità, ma al contempo tentare di integrarne adeguatamente il contenuto carente, per sanarla sulla base dei principi fissati dal citato art. 185.