(massima n. 1)
In materia di misure cautelari, coercitive e interdittive, il potere-dovere, espressamente previsto dalla legge, di dichiarare la nullità del provvedimento applicativo, tutte le volte in cui venga rilevato il vizio contemplato dall'art. 292, secondo comma, lett. c), c.p.p., sussiste anche per il giudice di appello, al quale è inibito qualsivoglia intervento di tipo integrativo allorché accerti di ufficio la nullità e a fortiori, allorché il vizio venga dedotto dall'interessato.