(massima n. 1)
In tema di decisioni del tribunale del riesame cautelare, la omessa menzione nella ordinanza pronunciata da detto organo del nome dell'indagato non produce nullità, non essendo tale sanzione prevista né in via generale dall'art. 125 c.p.p. (che prevede la nullità dei provvedimenti del giudice solo in caso di difetto di motivazione) né in via particolare ex artt. 309 e 310 c.p.p. per le decisioni del tribunale della libertà, alle quali non è applicabile la previsione di nullità contemplata, per tale omissione, dall'art. 292, comma secondo, lett. a), c.p.p. con riferimento all'ordinanza applicativa della misura cautelare. È invece applicabile la previsione dell'art. 547 c.p.p., secondo cui deve procedersi, ex art. 130 dello stesso codice, alla correzione della sentenza qualora manchi o è incompleto taluno dei requisiti prescritti, tra i quali, appunto, rientrano le generalità dell'imputato.