(massima n. 1)
In tema di ordinanza cautelare, la disposizione che sancisce la nullitā del provvedimento per la mancata valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato (o indagato), va interpretata nel senso che tali elementi devono intendersi circoscritti ai dati fattuali di carattere probatorio o indiziario e non anche a quelli che comunque possano incidere sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura (tra i quali le condizioni di salute del soggetto, rilevanti nei termini indicati dall'art. 275 quarto comma). (Ha peraltro precisato la Corte che non č comunque prevista alcuna sanzione processuale in caso di carenza motivazionale in ordine a tutti gli elementi non attinenti ai gravi indizi di colpevolezza).