(massima n. 1)
Alla stregua del principio fissato dall'art. 309 comma nono c.p.p., secondo cui il tribunale del riesame può confermare l'ordinanza applicativa di misura cautelare anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione di detta ordinanza, deve riconoscersi la possibilità, per il summenzionato tribunale, di eliminare esso stesso, fissando direttamente la durata della misura, il vizio costituito dalla mancata indicazione di detta durata, in violazione del disposto di cui all'art. 292 comma primo lett. d) c.p.p., nel provvedimento oggetto di riesame.