(massima n. 1)
Anche nel giudizio di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, disciplinato dall'art. 310 c.p.p., deve trovare applicazione la regola stabilita dall'art. 291, comma 1 bis, stesso codice, che riconosce al giudice, nel corso delle indagini preliminari, possibilità di disporre misure meno gravi di quelle richieste dal P.M., a meno che quest'ultimo non abbia espressamente chiesto di disporre esclusivamente la misura indicata. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, la Suprema Corte ha osservato che dall'atto di appello non si ricavava assolutamente che il P.M. fosse contrario all'applicazione di qualsiasi altra misura diversa dalla richiesta custodia cautelare in carcere; «addrittura» mancava anche la motivazione circa l'inadeguatezza di differenti misure cautelari).